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CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO
         20 novembre 1989      Â
                 20 novembre 2007              Â
  Diciottesimo anniversario
Art. 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
Proprio a questo articolo ci siamo ispirati, 4 anni fa, quando costituimmo il Comitato Alunni Attivi (Ko.Al.A) e stampammo la prima copia del Nostro giornalino!